Ordinanza — n. 1767/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vasi Slobodan nato in Serbia il 09.01.1980 avverso la sentenza dell'il marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; avvi.-;() alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vasi Slobodan non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente gli elementi positivi sulla scorta dei quali !a Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere e applicare le attenuanti ai sensi deWéL. 62-bis c p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis c p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Vasi Slobodan nato in Serbia il 09.01.1980 avverso la sentenza dell'il marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; avvi.-;() alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Vasi Slobodan non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente gli elementi positivi sulla scorta dei quali !a Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere e applicare le attenuanti ai sensi deWéL. 62-bis c p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 19 dicembre 2022 I! Consigliere estensore Il Presidente