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Ordinanza — n. 1765/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1765/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Palmisano Rocco, nato a Napoli il 07.04.1966 avverso la sentenza del 7 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C

Parole chiave

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condono delle spese procedurali oltraggio alla corte difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto formale di procedura ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Palmisano Rocco, nato a Napoli il 07.04.1966 avverso la sentenza del 7 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C