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Ordinanza — n. 1762/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1762/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1991 RUBINO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/07/1959 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Antonio Rubino e Vincenzo Rubino avverso epigrafe; e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedenti correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede Hevato che all'inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione motivi validi verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1991 RUBINO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/07/1959 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Antonio Rubino e Vincenzo Rubino avverso epigrafe; e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedenti correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede Hevato che all'inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali deP, somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tiri deciso i 19 dicembre 2022. estensore Il Presid nte Benedetto Paternò Raddusa A