Ordinanza — n. 1762/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1991 RUBINO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/07/1959 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Antonio Rubino e Vincenzo Rubino avverso epigrafe; e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedenti correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede Hevato che all'inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBINO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1991 RUBINO VINCENZO nato a NAPOLI il 23/07/1959 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Antonio Rubino e Vincenzo Rubino avverso epigrafe; e3aminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e segnatamente al rconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da nte e non illogica motivazione ( esaustivamente fondata sul riferimento ai gravi precedenti correnti) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, pedissequamente -ibadite in questa sede Hevato che all'inarrimissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali deP, somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tiri deciso i 19 dicembre 2022. estensore Il Presid nte Benedetto Paternò Raddusa A