Ordinanza — n. 1761/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAOLELLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/11/1970 PAOLELLA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 27/01/1984 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; r(iLiA4..10 ietto i ricorso proposto nell'interesse comune di Giuseppe Paolella e Emilian6\Paolella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; i-itenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ,e_gittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con motivazione puntuale e da incongruenze logiche in relazione sia all'elemento soggettivo (si veda il punto 3.1., ,-egnatarnerite dal penultimo capoverso di pag. 3), alla non applicabilità dell'art 131 bis cod. pen. ; 3.2.) e ai trattamento sanzionatorio con riguardo ai mancato riconoscimento delle .nr che ed alla misura della pena irrogata ( punto 3.3.) rlievato che airinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1761/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tichara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i deciso ii 19 dicembre 2022. estensore Il Pr nte detto Paternò Raddusa Anyel Costanzo D I'. OSITAT LA-x.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAOLELLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/11/1970 PAOLELLA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 27/01/1984 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; r(iLiA4..10 ietto i ricorso proposto nell'interesse comune di Giuseppe Paolella e Emilian6\Paolella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; i-itenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ,e_gittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con motivazione puntuale e da incongruenze logiche in relazione sia all'elemento soggettivo (si veda il punto 3.1., ,-egnatarnerite dal penultimo capoverso di pag. 3), alla non applicabilità dell'art 131 bis cod. pen. ; 3.2.) e ai trattamento sanzionatorio con riguardo ai mancato riconoscimento delle .nr che ed alla misura della pena irrogata ( punto 3.3.) rlievato che airinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
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P.Q.M.
Tichara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i deciso ii 19 dicembre 2022. estensore Il Pr nte detto Paternò Raddusa Anyel Costanzo D I'. OSITAT LA-x.