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Ordinanza — n. 1760/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1760/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI' ROCCO nato a PALMI il 24/02/1960 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Iannì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in de (. legittimità, e, in particolare, primo in quanto manifestamente infondato perché afferente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e più specificatamente alla attendibilità del teste Cairo e del suo narrato, aspetti immediatamente contraddetti dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto d; una motivazione uonno't.ata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda 4, dal secondo capoverso) iI secondo, legato alla negata applicazione delle generiche, perché immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1760/2023 — snpen · Corte di Cassazione: legittimità, e, in particolare, primo in quanto manifestamente infondato perché afferente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e più specificatamente alla attendibilità del teste Cairo e del suo narrato, aspetti immediatamente contraddetti dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto d; una motivazione uonno't.ata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda 4, dal secondo capoverso) iI secondo, legato alla negata applicazione delle generiche, perché immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;

Parole chiave

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mancanza di credibilità censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo prove inconcludenti motivi di cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI' ROCCO nato a PALMI il 24/02/1960 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Iannì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in de (. legittimità, e, in particolare, primo in quanto manifestamente infondato perché afferente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e più specificatamente alla attendibilità del teste Cairo e del suo narrato, aspetti immediatamente contraddetti dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto d; una motivazione uonno't.ata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda 4, dal secondo capoverso) iI secondo, legato alla negata applicazione delle generiche, perché immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto;

Lo che all'inammissibilltà del ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art. 616 cod. pé_'i I

P.Q.M.

inamm:ssibile il ricorso e condanna li ricorrente ai pagamento delle spese iall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 19 dicembre 202