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Ordinanza — n. 1759/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSUINI MASSIMILIANO nato a CITTA' DI CASTELLO il 26/05/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Sansuini avverso la sentenza in afe; a!z gli atti, ii provvedimento impugnato e !a memoria trasmessa dalla parte civile i Umbria; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi -co coi retti argomenti giuridici e con un motivare lineare, frutto di una puntuale valutazione delle emergenze probatorie ( si veda il punto 4 della sentenza gravata) - dal giudice di merito in une a: tratti costitutivi, anche soggettivi, delle ipotesi di resistenza contestate, o - -enternente ritenute in concorso formale tra loro in ragione della diversità dei soggetti icati attinti dalle condotte opoositive realizzate dal ricorrente (motivi sub 1, 2, 3, 5), nonché dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. (motivo sub 3, affrontato e puntualmente superato e steso 2,i punte 5 della sentenza impugnata con puntuali r ferimenti ,-. denziali); citianto manifestamente infondato in relazione alla determinazione del trattamento íntivc (motivo sub 7), atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, appare sorretta ::ie;-,;:e e non illo(.,-jica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su quanto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato :•iconoscimento della sospensione condizionale della pena senza che sui punto sia stato formulato „íeeificci motivo di appello ( motivo sub 6); iievaito che ail'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. ben. e che nulla si liquida in favore della parte civile considerato che il relativo contributo rei-Hivo è stato indifferente rispetto al tenore della decisione assunta; il):(Thiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 72:-:;i_J5l: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 339 cod. pen; Ordinanza — n. 1759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 339 cod. pen. (motivo sub 3, affrontato e puntualmente superato e steso 2,i punte 5 della sentenza impugnata con puntuali r ferimenti ,-. denziali); citianto manifestamente infondato in relazione alla determinazione del trattamento íntivc (motivo sub 7), atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, appare sorretta ::ie;-,;:e e non illo(.,-jica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su quanto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato :•iconoscimento della sospensione condizionale della pena senza che sui punto sia stato formulato „íeeificci motivo di appello ( motivo sub 6); iievaito che ail'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. ben. e che nulla si liquida in favore della parte civile considerato che il relativo contributo rei-Hivo è stato indifferente rispetto al tenore della decisione assunta; il):(Thiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 72:-:;i_J5l: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione sanzioni penali azione di responsabilità responsabilità parziale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 339 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSUINI MASSIMILIANO nato a CITTA' DI CASTELLO il 26/05/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Sansuini avverso la sentenza in afe; a!z gli atti, ii provvedimento impugnato e !a memoria trasmessa dalla parte civile i Umbria; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi -co coi retti argomenti giuridici e con un motivare lineare, frutto di una puntuale valutazione delle emergenze probatorie ( si veda il punto 4 della sentenza gravata) - dal giudice di merito in une a: tratti costitutivi, anche soggettivi, delle ipotesi di resistenza contestate, o - -enternente ritenute in concorso formale tra loro in ragione della diversità dei soggetti icati attinti dalle condotte opoositive realizzate dal ricorrente (motivi sub 1, 2, 3, 5), nonché dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. (motivo sub 3, affrontato e puntualmente superato e steso 2,i punte 5 della sentenza impugnata con puntuali r ferimenti ,-. denziali); citianto manifestamente infondato in relazione alla determinazione del trattamento íntivc (motivo sub 7), atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, appare sorretta ::ie;-,;:e e non illo(.,-jica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su quanto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato :•iconoscimento della sospensione condizionale della pena senza che sui punto sia stato formulato „íeeificci motivo di appello ( motivo sub 6); iievaito che ail'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. ben. e che nulla si liquida in favore della parte civile considerato che il relativo contributo rei-Hivo è stato indifferente rispetto al tenore della decisione assunta; il):(Thiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 72:-:;i_J5l: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2