Ordinanza — n. 1757/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERTANI NABIL nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto i ricorso proposto nell'interesse di Wertani Nabil avverso la sentenza in epigrafe; atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura, afferente al mancato riconoscimento delle generiche, manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata i-ispitTa sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni ui punto ( dando puntuale e assorbente rilievo ai precedenti dei ricorrente e al ciisvaiore dei fatto a giudizio, così da porre la relatuva valutazione ai riparo da vizi prospettabili in questa sede) LeT3L0 che al 'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. en.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1757/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 19 dicembre 2022. i! Consigliere estensore Il Preside e Benedetto Paternò Raddusa Angelo stanzo D t. P O S 1 g G 23 IL cAs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERTANI NABIL nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto i ricorso proposto nell'interesse di Wertani Nabil avverso la sentenza in epigrafe; atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura, afferente al mancato riconoscimento delle generiche, manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata i-ispitTa sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni ui punto ( dando puntuale e assorbente rilievo ai precedenti dei ricorrente e al ciisvaiore dei fatto a giudizio, così da porre la relatuva valutazione ai riparo da vizi prospettabili in questa sede) LeT3L0 che al 'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. en.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 19 dicembre 2022. i! Consigliere estensore Il Preside e Benedetto Paternò Raddusa Angelo stanzo D t. P O S 1 g G 23 IL cAs.