Ordinanza — n. 1756/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERI VINCENZO nato a MANDURIA il 06/09/1960 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Stranieri avverso la sentenza in epigrafe; .è.,:minati gli atti e il provvedimento impugnato; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di eg,itidrnità, e in particolare quanto al primo e al secondo motivo, perché il difetto di motivazione e la violazione di legge -tati in relazione alla mancata disposizione della perizia sollecitata dalla difesa risultano oenite dai portato delle argomentazioni spese sul tema dalla sentenza gravata ( dall'ultimo capoverso di pagina 3) con le quali il ricorso manca di operare alcun preciso confronto critico; guanto al primo motivo, nella parte in cui il difetto di motivazione viene riferito al giudizio adeniiibilità e ai rilievo probatorio da ascrivere alle dichiarazioni testiminiali della persona perché il rilievo è assolutamente inconferente risultando il giudizio di responsabilità sulle d,chiarazioni degli altri testi escussi, non contraddette dai portato generico di quelle persona offesa; quanto al terzo motivo e al quarto motivo per la manifesta infondatezza dei relativi rilievi uisterza di ontoiogici o comunque specifici momenti di contradd ttorietà delle nese (in primo grado) nell'accordare le generiche e in appello nel confermare la i-ec:ciiva attesa anche la diversità dei temi di valutazione, con conseguente inconsistenza della si difensiva diretta a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione proprio alla recida riconosciuta (e ritenuta equivalente alle generiche) e in ragione degli effetti tesa ha prodotto nella specie rispetto al tempo necessario per la prescrizione stessa; riievato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. nen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERI VINCENZO nato a MANDURIA il 06/09/1960 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Stranieri avverso la sentenza in epigrafe; .è.,:minati gli atti e il provvedimento impugnato; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di eg,itidrnità, e in particolare quanto al primo e al secondo motivo, perché il difetto di motivazione e la violazione di legge -tati in relazione alla mancata disposizione della perizia sollecitata dalla difesa risultano oenite dai portato delle argomentazioni spese sul tema dalla sentenza gravata ( dall'ultimo capoverso di pagina 3) con le quali il ricorso manca di operare alcun preciso confronto critico; guanto al primo motivo, nella parte in cui il difetto di motivazione viene riferito al giudizio adeniiibilità e ai rilievo probatorio da ascrivere alle dichiarazioni testiminiali della persona perché il rilievo è assolutamente inconferente risultando il giudizio di responsabilità sulle d,chiarazioni degli altri testi escussi, non contraddette dai portato generico di quelle persona offesa; quanto al terzo motivo e al quarto motivo per la manifesta infondatezza dei relativi rilievi uisterza di ontoiogici o comunque specifici momenti di contradd ttorietà delle nese (in primo grado) nell'accordare le generiche e in appello nel confermare la i-ec:ciiva attesa anche la diversità dei temi di valutazione, con conseguente inconsistenza della si difensiva diretta a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione proprio alla recida riconosciuta (e ritenuta equivalente alle generiche) e in ragione degli effetti tesa ha prodotto nella specie rispetto al tempo necessario per la prescrizione stessa; riievato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.
P.Q.M.
iara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese " )ual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb