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Ordinanza — n. 1755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZLI MARWEN nato il 11/09/1988 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Manzli Marwen avverso la sentenza in epigrafe; mnti gli atti e i provvedimento impugnato; riLanuto che il ricorso è inammissibile perché replica un profilo di censura già adeguatamente vaghd,Lo e disattesi dal giudice di merito nell'escludere la possibilità di considerare il contegno denmputato in termini di mera resistenza passiva, il tutto per il tramite di un argomentare puntuale, lineare e giuridicamente corretto; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.

Parole chiave

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assenza di persecuzione procedura di ricusazione opposizione al matrimonio sanzione disciplinare dell'avvocato cancellazione dall'albo avvocati minaccia nel diritto penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZLI MARWEN nato il 11/09/1988 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Manzli Marwen avverso la sentenza in epigrafe; mnti gli atti e i provvedimento impugnato; riLanuto che il ricorso è inammissibile perché replica un profilo di censura già adeguatamente vaghd,Lo e disattesi dal giudice di merito nell'escludere la possibilità di considerare il contegno denmputato in termini di mera resistenza passiva, il tutto per il tramite di un argomentare puntuale, lineare e giuridicamente corretto; evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e delL7--.; somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. decisoI 19 dicembre 2022. Consigliere estensor