Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1754/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1754/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU LUIGI nato a CAPOTERRA il 02/10/1962 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Puddu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; :e' mtc che i: ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente - dii-attesi con argomenti puntuali e logici dal giudice di merito nel ricostruire la vicenda fa.clo e in particolare nell'ascrivere al ricorrente la disponibilità della sostanza in contestazione ( si veda il punto 111.2.) H.evai:d che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione motivi di cassazione procedura di ricusazione impugnazione della cancellazione pericolo di reiterazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU LUIGI nato a CAPOTERRA il 02/10/1962 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Puddu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; :e' mtc che i: ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente - dii-attesi con argomenti puntuali e logici dal giudice di merito nel ricostruire la vicenda fa.clo e in particolare nell'ascrivere al ricorrente la disponibilità della sostanza in contestazione ( si veda il punto 111.2.) H.evai:d che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dea somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso 19 dicembre 2022. —gnsigliere estensore Presid te Benedetto Paternò Raddusa Angelo ostanzo D E pO