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Ordinanza — n. 1753/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1753/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ADAMO MICHELE nato a BENEVENTO il 02/04/1989 FAMIGLIETTI MAURIZIO nato a AVELLINO il 10/02/1981 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 2 ricorso proposto nell'interesse comune di Michele D'Adamo eOnell~ra Famigiietti (ii.vverso !a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa rieoi-renti, con le quali è stata ribadita l'ammissibilità delle censure esposte a sostegno del ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati es, un puntuali , lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con iiwrido alla qualificazione ascritta ai diversi fatti in contestazione (si veda dal terzo capoverso ;:iaeina 11 laddove si da conto della complessiva valutazione resa in ordine agli indici di -irriento offerti dal portato dell'art 73 comma 5, valutazione coerentemente resa senza portato del dato ponderale offerto dalle singole cessioni contestate ma emarginando rapacità complessive di approvvigionamento e successivo smercio desumibili dalle condotte in contestazione e rimarcandone l'inconciliabilità con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), o relazione al denunziato difetto di motivazione quanto agli aumenti apportati per la -erie ei;pettn ni diversi reati satP!I'te riscontrati (coerentemente argomentati e ti anche in considerazione del modesto portato degli stessi); evat.p che aiiiinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. r;OC. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. r;OC. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali costituzionalità delle leggi inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento inesigibile malgrado lesioni salute procedura di ricusazione misura di contenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ADAMO MICHELE nato a BENEVENTO il 02/04/1989 FAMIGLIETTI MAURIZIO nato a AVELLINO il 10/02/1981 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 2 ricorso proposto nell'interesse comune di Michele D'Adamo eOnell~ra Famigiietti (ii.vverso !a sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa rieoi-renti, con le quali è stata ribadita l'ammissibilità delle censure esposte a sostegno del ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati es, un puntuali , lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con iiwrido alla qualificazione ascritta ai diversi fatti in contestazione (si veda dal terzo capoverso ;:iaeina 11 laddove si da conto della complessiva valutazione resa in ordine agli indici di -irriento offerti dal portato dell'art 73 comma 5, valutazione coerentemente resa senza portato del dato ponderale offerto dalle singole cessioni contestate ma emarginando rapacità complessive di approvvigionamento e successivo smercio desumibili dalle condotte in contestazione e rimarcandone l'inconciliabilità con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), o relazione al denunziato difetto di motivazione quanto agli aumenti apportati per la -erie ei;pettn ni diversi reati satP!I'te riscontrati (coerentemente argomentati e ti anche in considerazione del modesto portato degli stessi); evat.p che aiiiinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. r;OC. pen.

P.Q.M.

l nammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali deiie ,-.orniria di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre