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Ordinanza — n. 1752/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1752/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE MATEUS nato il 02/01/2000 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mateus Cortese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura- legata ad un asserito difetto di motivazione e correlata violazione di legge quanto alla possibile sussistenza di ragioni oiosciogiirnento ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen.- priva della puntuale enunciazione delle :.ugidni di diritto e delle emergenze in fatto che la giustificano; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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art 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ricorse e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese pi-oce.ssiJaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 19 dicembre 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo censure procedurali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE MATEUS nato il 02/01/2000 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mateus Cortese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura- legata ad un asserito difetto di motivazione e correlata violazione di legge quanto alla possibile sussistenza di ragioni oiosciogiirnento ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen.- priva della puntuale enunciazione delle :.ugidni di diritto e delle emergenze in fatto che la giustificano; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

ricorse e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese pi-oce.ssiJaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 19 dicembre 2022.