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Ordinanza — n. 1751/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1751/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RYCHEL BARBARA nato il 17/08/1960 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di Barbara Rychel avverso la sentenza in epigrafe; Inati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica una censura - inerente il profilo soggettivo sotteso alla applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ex art 80 comma 2 TUS- giiata e disattesa con argomentazione puntuale e lineare dal giudice di merito sulla base di un ;.- giomento infere.nziaie che non merita critiche ( pagina 3, dal secondo capoverso) -::evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. n .

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti infrazione privilegiata collegamento soggettivo aggravamento della pena precedenti penali rilevanti dipendenza da sostanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RYCHEL BARBARA nato il 17/08/1960 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA letto il ricorso proposto nell'interesse di Barbara Rychel avverso la sentenza in epigrafe; Inati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica una censura - inerente il profilo soggettivo sotteso alla applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ex art 80 comma 2 TUS- giiata e disattesa con argomentazione puntuale e lineare dal giudice di merito sulla base di un ;.- giomento infere.nziaie che non merita critiche ( pagina 3, dal secondo capoverso) -::evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n .

P.Q.M.

il ricorso e condanna a ricorrente ai pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 19 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidknte 7*- -edet„t-o P3ternò R