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Ordinanza — n. 1750/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to challenge prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Massimo Mariani inadmissible. The court determined that the arguments presented were already adequately addressed and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and Mariani was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already sufficiently examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements or challenging the decision's validity.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of new grounds court of cassation procedural dismissal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MASSIMO nato a ROMA il 01/08/1971 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di Massimo Mariani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla difesa del rente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano gli ultimi due capoversi dei punto 5) all'esito di una valutazione inferenziale che pone la decisione assunta ai r;oaro da vizi prospettabili in questa sede e che del resto la difesa, nei suoi scritti non mette in ocio in Cm-A; : e che a»i nammissibilità dei ricorso conseguono ie pronunce di cui all'art. 616 cod. p; OC. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rc,,cw.:uaL e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.