Ordinanza — n. 1748/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREZZINI DANIELE nato a ROMA il 05/05/1984 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Trezzini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rie.nuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto diretti a contrastare il giudizio di responsabilità lamentando asseriti (:ifetti e contraddittorietà della motivazione destinati a rifluire sulla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio quando, di contro, la lettura del provvedimento impugnato da conto di ìa otivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati acquisiti, letti attraverso uno sviluppo inferenziale ( si veda il punto 2 della motivazione, da! TTp.noverso 6) che non merita censure prospettabili in questa sede e che it ricorso contrasta del :UH iHaqegoatarnente, prospettando carenze valutative non compiutamente argomentate nella deci3ività che le deve connotare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. pen; Ordinanza — n. 1748/2023 — snpen · Corte di Cassazione: inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -_uoc.esi.iaH e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREZZINI DANIELE nato a ROMA il 05/05/1984 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Trezzini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rie.nuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto diretti a contrastare il giudizio di responsabilità lamentando asseriti (:ifetti e contraddittorietà della motivazione destinati a rifluire sulla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio quando, di contro, la lettura del provvedimento impugnato da conto di ìa otivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati acquisiti, letti attraverso uno sviluppo inferenziale ( si veda il punto 2 della motivazione, da! TTp.noverso 6) che non merita censure prospettabili in questa sede e che it ricorso contrasta del :UH iHaqegoatarnente, prospettando carenze valutative non compiutamente argomentate nella deci3ività che le deve connotare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -_uoc.esi.iaH e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.