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Ordinanza — n. 1747/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to non-legal grounds and repetition of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Augustine Festus inadmissible. The court ruled that the grounds raised were not permitted by law and merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected in lower proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be based on legal grounds; appeals relying on facts already adjudicated or non-legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments legal grounds requirement court costs award Cassazione procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUSTINE FESTUS nato il 12/02/1989 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ,--Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Augustine Festus avverso la sentenza in epigrafe; mint gli atti P H provvedimento impugnato; rienuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di iegittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ,1.-gornenti puntuali e iineari sul piano della logica giuridica in relazione alla ritenuta responsabilità vedano le considerazioni, sintetiche ma più che adeguate, spese nel rimarcare la finalità iilecita della detenzione riscontrata), dei tutto generici nel lamentare la mancata concessione delle attenuanti atipiche, H2iendte anche in questo grado senza addurre elementi positivi, vaiorizzabili al fine, etii=iii.rnessi dai diudici del merito; evc che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ail'art. 616 cod.

OC.

P.Q.M.

ha inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della siiomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022