Ordinanza — n. 1746/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABENANTE SALVATORE nato a SCAFATI il 09/12/1991 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Abenante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenute che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :--",ede di legittimità perché replica un profilo di censura- legato alla riqualificazione del fatto ai ensi dei comma 5 dell'ad 73 TUS - già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti ounwaii e giuridicamente corretti dalle due sentenze di merito, facendo leva non solo su! :-.(31.ivo della sostanza detenuta ma anche sulle modalità dell'attività di spaccio legata a 2iiiieHa detenzione ( emerse dalle dichiarazioni della moglie e del padre dell'imputato), tali da .;:i_pitii-icare capacità di approvvigionamento e di successiva collocazione sul mercato non mgatibili con ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. e n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1746/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. e n.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABENANTE SALVATORE nato a SCAFATI il 09/12/1991 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Abenante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenute che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :--",ede di legittimità perché replica un profilo di censura- legato alla riqualificazione del fatto ai ensi dei comma 5 dell'ad 73 TUS - già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti ounwaii e giuridicamente corretti dalle due sentenze di merito, facendo leva non solo su! :-.(31.ivo della sostanza detenuta ma anche sulle modalità dell'attività di spaccio legata a 2iiiieHa detenzione ( emerse dalle dichiarazioni della moglie e del padre dell'imputato), tali da .;:i_pitii-icare capacità di approvvigionamento e di successiva collocazione sul mercato non mgatibili con ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. e n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .9Hocessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Jc deciso il 1.9 dicembre 2022. Coesigliere estensore Il Preside Beriedettip Paternò Raddusa Angelo gocanzo 4-- P () IN 18 9, 023 IL CA