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Ordinanza — n. 1745/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1745/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIA GERARDO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 17/08/1965 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ;etto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Andria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in 'ec7;tlirnità, :n Quanto del tutto generici perchè frutto di mere indicazioni nominali avuto riguardo alla seconda e alla quarta violazione prospettate alla pagina 1 in relazioni ad asseriti difetti di motivazione e violazioni di legge ex art 533 cpp e 133 cp, non argomentate ma solo .:Dc.;dit-ticamente dedotte; quanto manifestamente inconferenti rispetto alla necessità della rinnovazione istruttoria oilecitata con i motivi di appello perché a tacere d'altro resa del tutto indifferente dalla valutazione spesa sul piano logico dalla Corte territoriale nel giungere a precisare il contenuto 17K)ccetta trovata nella disponibilità del cessionario ( dal terzo capoverso di pagina 7), ( valui-azione nferenziale) tale da rendere indifferente al fine l'acquisizione della relazione tecnica •:-esa :n primo grado e i contenuti della stessa e di riflesso anche la sollecitata escussione dell'autore della detta relazione, rivendicata in asserita violazione dell'art 603 cpp; quanto manifestamente infondato rispetto ai denegato riconoscimento delle generiche, in 'ragione dei precedenti riferibili all'imputato con argomentare che pone la decisione, qua, n,--In-wne a censure prospettabili in sede di legittimità e che comunque viene cdritrastata dal ricorso in termini di assoluta genericità, senza l'indicazione di emergenze yi.iretermesse utili ad una conclusione di segno diverso; cvo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1745/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza perizie mediche superate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIA GERARDO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 17/08/1965 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ;etto il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Andria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in 'ec7;tlirnità, :n Quanto del tutto generici perchè frutto di mere indicazioni nominali avuto riguardo alla seconda e alla quarta violazione prospettate alla pagina 1 in relazioni ad asseriti difetti di motivazione e violazioni di legge ex art 533 cpp e 133 cp, non argomentate ma solo .:Dc.;dit-ticamente dedotte; quanto manifestamente inconferenti rispetto alla necessità della rinnovazione istruttoria oilecitata con i motivi di appello perché a tacere d'altro resa del tutto indifferente dalla valutazione spesa sul piano logico dalla Corte territoriale nel giungere a precisare il contenuto 17K)ccetta trovata nella disponibilità del cessionario ( dal terzo capoverso di pagina 7), ( valui-azione nferenziale) tale da rendere indifferente al fine l'acquisizione della relazione tecnica •:-esa :n primo grado e i contenuti della stessa e di riflesso anche la sollecitata escussione dell'autore della detta relazione, rivendicata in asserita violazione dell'art 603 cpp; quanto manifestamente infondato rispetto ai denegato riconoscimento delle generiche, in 'ragione dei precedenti riferibili all'imputato con argomentare che pone la decisione, qua, n,--In-wne a censure prospettabili in sede di legittimità e che comunque viene cdritrastata dal ricorso in termini di assoluta genericità, senza l'indicazione di emergenze yi.iretermesse utili ad una conclusione di segno diverso; cvo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cella somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tni deciso il 19 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente Benedetto Pa