Ordinanza — n. 1744/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° FABIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/09/1985 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; iEtto ricorso proposto nell'interesse di Fabio D'Alteri° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi nnn consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con rrt .-,rgemeriti giuridici dal giudice di mento all'esito di una valutazione inferenziale puntuale 2d estranea a momenti di manifesta illogicità quanto alla destinazione illecita ascritta alla r;ost.anza detenuta dal ricorrente (si veda il terzo capoverso di pagina 4 e il particolare rilievo da ascrivere nell'ottica della finalizzazione allo spaccio alla collocazione in due luoghi diversi- la casa abitazione e l'auto dell'imputato- della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità, aspetto trascurato dal ricorso malgrado l'apprezzabile significato logico che lo stesso riveste nel c:elle emergenze all'uopo valorizzate) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 7,nn.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9:ch:ara nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,p -ocessuah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° FABIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/09/1985 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; iEtto ricorso proposto nell'interesse di Fabio D'Alteri° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi nnn consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con rrt .-,rgemeriti giuridici dal giudice di mento all'esito di una valutazione inferenziale puntuale 2d estranea a momenti di manifesta illogicità quanto alla destinazione illecita ascritta alla r;ost.anza detenuta dal ricorrente (si veda il terzo capoverso di pagina 4 e il particolare rilievo da ascrivere nell'ottica della finalizzazione allo spaccio alla collocazione in due luoghi diversi- la casa abitazione e l'auto dell'imputato- della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità, aspetto trascurato dal ricorso malgrado l'apprezzabile significato logico che lo stesso riveste nel c:elle emergenze all'uopo valorizzate) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 7,nn.
P.Q.M.
9:ch:ara nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,p -ocessuah e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.