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Ordinanza — n. 1742/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1742/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARSIERE GIUSEPPE nato a BARLETTA il 18/06/1970 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Santarsiere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che I ricorso è inammissibile perché replica una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti logico-giuridici che non meritano censure in questa sede ( quanto alla responsabilità del ricorrente e alla efficacia drogante della sostanza ceduta : si veda cuarto capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. pen; Ordinanza — n. 1742/2023 — snpen · Corte di Cassazione: haa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione infrazione qualificata LStup tossicodipendenza pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARSIERE GIUSEPPE nato a BARLETTA il 18/06/1970 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Santarsiere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che I ricorso è inammissibile perché replica una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti logico-giuridici che non meritano censure in questa sede ( quanto alla responsabilità del ricorrente e alla efficacia drogante della sostanza ceduta : si veda cuarto capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. pen.

P.Q.M.

haa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.