Ordinanza — n. 1740/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSSUCCA FRANCESCO nato a MELFI il 08/03/1981 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letio m ricorso proposto nell'interesse di Francesco Mossuca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in guanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente ; , Cisattesi con corretti argomenti diuridici dal giudice di merito all'esito di una valutazione inferenziale degli elementi in fatto offerto dalla vicenda a giudizio estranea a manifesta incongruenze (si veda lo sviluppo logico esposto dalla pagina 5 in relazione ai profili di responsabilità nonché la compiuta e comparata valutazione delle condizioni dell'azione e del dato 2"lttivo e quantitativo della sostanza detenuta nel configurare li reato, espressa al secondo ;ioversci di pagina 7, resa escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS alla luce del uierente riiievo dominante ascritto all'ultimo di tali parametri, non contraddetto dagli altri); riievato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1740/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.K Dchiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese -)roces -;uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSSUCCA FRANCESCO nato a MELFI il 08/03/1981 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letio m ricorso proposto nell'interesse di Francesco Mossuca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in guanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente ; , Cisattesi con corretti argomenti diuridici dal giudice di merito all'esito di una valutazione inferenziale degli elementi in fatto offerto dalla vicenda a giudizio estranea a manifesta incongruenze (si veda lo sviluppo logico esposto dalla pagina 5 in relazione ai profili di responsabilità nonché la compiuta e comparata valutazione delle condizioni dell'azione e del dato 2"lttivo e quantitativo della sostanza detenuta nel configurare li reato, espressa al secondo ;ioversci di pagina 7, resa escludendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS alla luce del uierente riiievo dominante ascritto all'ultimo di tali parametri, non contraddetto dagli altri); riievato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.
P.Q.K Dchiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese -)roces -;uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.