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Ordinanza — n. 1739/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1739/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI LEKBIR nato il 15/04/1984 parte offesa nel procedimento c/ FIORINI ANTONIO nato a OSTUNI il 03/07/1982 SCIALPI FABIO CATALDO nato a MARTINA FRANCA il 23/03/1977 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

Regesto Legislator

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art. 428 c.p, art. 586 c.p, art. 419 cod. proc. pen, art. 372 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1739/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento rigetto provvisorio dell'opposizione opposizione tardiva eccezioni processuali domanda tardiva di ricusazione diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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art. 428 c.p
Rilevato che il ricorso è stato proposto in carenza di legittimazione attiva e avverso un provvedimento non suscettibile di impugnazione; rilevato che oggetto dell'appello previsto dall'art. 428 c.p.p.
art. 586 c.p
art. 419 cod. proc. pen
586 c.p.p.; rilevato che soltanto alla parte offesa e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 cod.
art. 372 cod. pen
proc.pen., nell'ipotesi di procedimento per falsa testimonianza (art. 372 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI LEKBIR nato il 15/04/1984 parte offesa nel procedimento c/ FIORINI ANTONIO nato a OSTUNI il 03/07/1982 SCIALPI FABIO CATALDO nato a MARTINA FRANCA il 23/03/1977 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il ricorso è stato proposto in carenza di legittimazione attiva e avverso un provvedimento non suscettibile di impugnazione; rilevato che oggetto dell'appello previsto dall'art. 428 c.p.p. è solo la sentenza di non luogo a procedere, mentre nel caso di specie l'impugnazione ha ad oggetto una ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che ha respinto la richiesta di differimento dell'udienza avanzata dal danneggiato, rispetto alla quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione autonomo, essendo le ordinanze impugnabili solo con la sentenza ex art. 586 c.p.p.; rilevato che soltanto alla parte offesa e non anche alla persona solamente danneggiata dal reato, spetta ex art. 419 cod. proc. pen., l'avviso di fissazione dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero; ritenuto che è inammissibile, per mancanza di legittimazione, l'appello del privato danneggiato, diverso dalla persona offesa, volto a denunciare violazione dell'art. 419 cod. proc.pen., nell'ipotesi di procedimento per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), reato previsto tra quelli contro l'amministrazione della giustizia, nei quali parte offesa va considerata soltanto lo Stato, titolare dell'interesse tutelato dalla norma, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza;

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così