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Ordinanza — n. 1738/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1738/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi di ricorso relativi i primi due all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1738/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale riesame dell'entità pena condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
Ritenuto che i motivi di ricorso relativi i primi due all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che i motivi di ricorso relativi i primi due all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consigiler stensore Il Presi nte