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Ordinanza — n. 1736/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1736/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SQUILLANTE RAFFAELE nato a SCAFATI il 17/10/1989 SQUILLANTE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 06/07/1981 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale azione revocatoria fallimentare remissione della pena procedura di ricusazione sincero pentimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SQUILLANTE RAFFAELE nato a SCAFATI il 17/10/1989 SQUILLANTE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 06/07/1981 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che i ricorsi proposti da Squillante Raffaele e Squillante Salvatore sono entrambi inammissibili perché reiterano le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto con riferimento al ricorso di Squillante Raffaele che l'accertamento della sua partecipazione all'associazione è stata motivata in modo adeguato e non solo per il riferimento alla sua confessione ma anche per la rilevanza delle intercettazioni da cui è stata tratta la prova del rapporto di collaborazione intercorso con la convivente individuata come la figura di maggiore rilievo in seno al sodalizio; ritenuto con riferimento al ricorso di Squillante Salvatore che le censure riferite unicamente all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili, essendo reiterative di questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice di merito, considerato che per la coerenza logica della loro interpretazione, dette valutazioni si sottraggono al sindacato di legittimità; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva per Squillante Salvatore sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.