Ordinanza — n. 1734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE CARMELO nato a MILAZZO il 16/06/1963 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato perché assimila l'accettazione da parte della madre, successiva alla sostituzione della chiave, con l'assenza di violenza che è invece insita nella condotta tenuta al momento in cui tale sostituzione della chiave è avvenuta senza il consenso della parte offesa, considerato, altresì, che tale accertamento non è suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che appare anche manifestamente infondata la doglianza relativa alla decorrenza del termine per la querela perché non si confronta con quanto riferito in sentenza sulla data di piena cognizione dei fatti da parte della querelante; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE CARMELO nato a MILAZZO il 16/06/1963 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato perché assimila l'accettazione da parte della madre, successiva alla sostituzione della chiave, con l'assenza di violenza che è invece insita nella condotta tenuta al momento in cui tale sostituzione della chiave è avvenuta senza il consenso della parte offesa, considerato, altresì, che tale accertamento non è suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che appare anche manifestamente infondata la doglianza relativa alla decorrenza del termine per la querela perché non si confronta con quanto riferito in sentenza sulla data di piena cognizione dei fatti da parte della querelante; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il