Ordinanza — n. 1733/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACACE RICCARDO nato a LIPARI il 22/09/1993 CACACE ROBERTO nato a LIPARI il 21/06/1968 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi proposti da Cacace Riccardo e Cacace Roberto sono entrambi inammissibili perché reiterano le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto con riferimento al Cacace Riccardo che l'accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento della sostanza nel comodino della sua stanza da letto e nella non verosimile alternativa ricostruzione della difesa che attribuiva al solo padre la detenzione sulla base di una diversa dislocazione dell'uso delle camere; ritenuto con riferimento al Cacace Roberto, che la destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dal rinvenimento di plurimi quantitativi di sostanza, nonché dagli arnesi utili alla coltivazione di sostanze stupefacenti; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva infraquinquennale per Cacace Riccardo e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per entrambi sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità degli imputati gravati entrambi da precedenti penali; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACACE RICCARDO nato a LIPARI il 22/09/1993 CACACE ROBERTO nato a LIPARI il 21/06/1968 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi proposti da Cacace Riccardo e Cacace Roberto sono entrambi inammissibili perché reiterano le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto con riferimento al Cacace Riccardo che l'accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento della sostanza nel comodino della sua stanza da letto e nella non verosimile alternativa ricostruzione della difesa che attribuiva al solo padre la detenzione sulla base di una diversa dislocazione dell'uso delle camere; ritenuto con riferimento al Cacace Roberto, che la destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dal rinvenimento di plurimi quantitativi di sostanza, nonché dagli arnesi utili alla coltivazione di sostanze stupefacenti; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva infraquinquennale per Cacace Riccardo e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per entrambi sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità degli imputati gravati entrambi da precedenti penali; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Cos