Ordinanza — n. 1727/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ANGELA nato a MESSINA il 16/08/1972 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo relativo alla omessa valutazione della richiesta di applicazione della continuazione è inammissibile, perché la relativa questione non è stata ritualmente devoluta nei motivi di appello ma solo con una memoria scritta pervenuta in data 10 dicembre 2020 alla Cancelleria della Corte territoriale, quindi il giorno dopo l'udienza del .9 dicembre 2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 23-bis d.l. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; rilevato che nulla è stata dedotto dal ricorrente circa le modalità ed i tempi di trasmissione per vita telematica entro il quinto giorno antecedente l'udienza, sicchè il motivo appare anche generico perché privo di censure sul punto, considerato altresì che la questione, ove non devoluta nelle forme e nei modi previsti, resta impregiudicata e quindi suscettibile di essere riproposta in sede esecutiva; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23-bis d.l. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; rilevato che nulla è stata dedotto dal ricorrente circa le modalità ed i tempi di trasmissione per vita telematica entro il quinto giorno antecedente l'udienza, sicchè il motivo appare anche generico perché privo di censure sul punto, considerato altresì che la questione, ove non devoluta nelle forme e nei modi previsti, resta impregiudicata e quindi suscettibile di essere riproposta in sede esecutiva; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ANGELA nato a MESSINA il 16/08/1972 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'unico motivo relativo alla omessa valutazione della richiesta di applicazione della continuazione è inammissibile, perché la relativa questione non è stata ritualmente devoluta nei motivi di appello ma solo con una memoria scritta pervenuta in data 10 dicembre 2020 alla Cancelleria della Corte territoriale, quindi il giorno dopo l'udienza del .9 dicembre 2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 23-bis d.l. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; rilevato che nulla è stata dedotto dal ricorrente circa le modalità ed i tempi di trasmissione per vita telematica entro il quinto giorno antecedente l'udienza, sicchè il motivo appare anche generico perché privo di censure sul punto, considerato altresì che la questione, ove non devoluta nelle forme e nei modi previsti, resta impregiudicata e quindi suscettibile di essere riproposta in sede esecutiva; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consig estensore Il Pr