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Ordinanza — n. 1726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo relativo alla giustificazione dell'allontanamento per ragioni di salute è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimento alla pretestuosità delle scuse fornite contraddette dal comportamento in concreto tenuto al momento del controllo; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo e della gravità del fatto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appare reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tratti dai suoi precedenti; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo e della gravità del fatto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appare reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tratti dai suoi precedenti; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione scrutinio per merito comparativo quantificazione del torto morale motivi di rigore contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il primo motivo relativo alla giustificazione dell'allontanamento per ragioni di salute è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimento alla pretestuosità delle scuse fornite contraddette dal comportamento in concreto tenuto al momento del controllo; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo e della gravità del fatto, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appare reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tratti dai suoi precedenti; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Cori - estensore Il