Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1725/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1725/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALA' DAVIDE nato a MESSINA il 15/07/1974 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi di ricorso sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che il motivo sulla mancata riunione ad altro procedimento è inammissibile perché i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015,Rv. 265088); ritenuto che la genericità dei residui motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 37378 del 09/07/2015,Rv. 265088); ritenuto che la genericità dei residui motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
265088); ritenuto che la genericità dei residui motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALA' DAVIDE nato a MESSINA il 15/07/1974 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che i motivi di ricorso sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che il motivo sulla mancata riunione ad altro procedimento è inammissibile perché i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015,Rv. 265088); ritenuto che la genericità dei residui motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consi estensore Il P