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Ordinanza — n. 1723/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and orders appellant to pay procedural costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to its absolute lack of specificity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for tax evasion, but the court found the appeal failed to address the specific factual elements established by the Court of Appeal of Messina. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural expenses and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to provide specific arguments addressing the factual and legal grounds of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments tax evasion crime procedural costs Corte di Cassazione ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRACUSANO LUCA nato a MESSINA il 08/03/1976 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12