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Ordinanza — n. 1722/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1722/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBAS GABRIELE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/07/1995 ABBAS ALESSANDRO nato a MESSINA il 05/05/1991 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBAS GABRIELE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/07/1995 ABBAS ALESSANDRO nato a MESSINA il 05/05/1991 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale confisca dei proventi di reato concussione abuso del processo furto aggravato pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
625, n.2 c.p., per la negazione della manomissione che è stata invece ritenuta suffragata anche dai rilievi fotografici; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBAS GABRIELE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/07/1995 ABBAS ALESSANDRO nato a MESSINA il 05/05/1991 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta in ragione del quantitativo, delle altre modalità del controllo e del comportamento complessivo tenuto dagli imputati; ritenuto che la stessa genericità affligge anche il motivo articolato dal solo Abbas Gabriele Antonino in riferimento alla condanna per il reato di furto aggravato dall'art. 625, n.2 c.p., per la negazione della manomissione che è stata invece ritenuta suffragata anche dai rilievi fotografici; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. A9 bLectiaa,é; Così deciso il 12:2=ind 2022 Il Con l'ere estensore Il Pres'd n