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Ordinanza — n. 1716/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1716/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONO ARMANDO nato a ERICE il 07/05/1990 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, con riferimento all'esclusione dell'art.131-bis cod. pen., ha fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche l'ulteriore doglianza riferita all'attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, c.p. è manifestamente infondata per le ragioni esposte nella sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., ha fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche l'ulteriore doglianza riferita all'attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, c.p. è manifestamente infondata per le ragioni esposte nella sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio riscossione di pene pecuniarie condono delle spese procedurali recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
è manifestamente infondata per le ragioni esposte nella sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONO ARMANDO nato a ERICE il 07/05/1990 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, con riferimento all'esclusione dell'art.131-bis cod. pen., ha fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche l'ulteriore doglianza riferita all'attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, c.p. è manifestamente infondata per le ragioni esposte nella sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il