Ordinanza — n. 1714/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIAMONTE SALVATORE nato a MISILMERI il 02/01/1972 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla valutazione del compendio probatorio costituito essenzialmente dalle intercettazioni, la cui lettura non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità in assenza di travisamento obiettivi del loro contenuto; ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato ragione della corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990 e del carattere formale del richiamo all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. (Sez. 4 n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990 e del carattere formale del richiamo all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. (Sez. 4 n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIAMONTE SALVATORE nato a MISILMERI il 02/01/1972 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla valutazione del compendio probatorio costituito essenzialmente dalle intercettazioni, la cui lettura non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità in assenza di travisamento obiettivi del loro contenuto; ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato ragione della corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990 e del carattere formale del richiamo all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. (Sez. 4 n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. eAcettC5a.se: Così deciso il D O s_ettenn-brek 2022 Il Co 'ere estensore