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Ordinanza — n. 1713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE MARCO nato a PALERMO il 18/10/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti abuso di sostanze riesame dell'entità pena concussione gravità della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE MARCO nato a PALERMO il 18/10/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.

P.R. 309/90 (vedi pag. 2 in relazione al quantitativo ed al livello di pericolosità dello spaccio organizzato), mentre il ricorrente valorizza a supporto della richiesta di riqualificazione un unico aspetto - .relativo alla diversa tipologia delle sostanze detenute per lo spaccio - che era stato apprezzato dal primo giudice erroneamente come di per sé ostativo, avendo la Corte di appello, al contrario, superato tale errata impostazione, attraverso la considerazione anche degli altri indici di gravità del fatto, rispetto ai quali il ricorso non si confronta; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ac1 met-reit:e Così deciso il 0 s