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Ordinanza — n. 1712/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1712/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC GIONNI nato a TORINO il 24/11/1982 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo b) previsto dall'art. 495 c.p è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base dei rilevi dattiloscopici in tutte le volte in cui sono state declinate le generalità differenti; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1712/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 c.p è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base dei rilevi dattiloscopici in tutte le volte in cui sono state declinate le generalità differenti; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC GIONNI nato a TORINO il 24/11/1982 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo b) previsto dall'art. 495 c.p è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base dei rilevi dattiloscopici in tutte le volte in cui sono state declinate le generalità differenti; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 e estensore I