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Ordinanza — n. 1710/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1710/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCESE SERGIO nato a CHIETI il 11/04/1964 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'unico punto relativo alla recidiva oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta di escludere la recidiva con conseguente rideterminazione della pena nel minimo edittale, già irrogato dalla sentenza annullata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali addebito di tasse anticipo delle spese procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCESE SERGIO nato a CHIETI il 11/04/1964 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'unico punto relativo alla recidiva oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta di escludere la recidiva con conseguente rideterminazione della pena nel minimo edittale, già irrogato dalla sentenza annullata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19