Ordinanza — n. 1709/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGIEKI JETHRO nato il 19/03/1995 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ? ritenuto che il motivo relativo alla omessa valutazione del motivo di appello sulla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che generico, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata viene fatto espresso riferimento alla pericolosità dell'imputato, posta a fondamento della recidiva, per cui deve valutarsi implicita anche la motivazione sulle ragioni del diniego della pena sospesa e della conseguenziale revoca del beneficio disposto con la precedente condanna, atteso che la concessione del beneficio per una seconda volta presuppone comunque una valutazione di prognosi favorevole che è stata esclusa per le stesse ragioni poste a fondamento della recidiva e che il ricorrente neppure ha censurato con rilievi puntuali ; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGIEKI JETHRO nato il 19/03/1995 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ?
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il motivo relativo alla omessa valutazione del motivo di appello sulla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che generico, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata viene fatto espresso riferimento alla pericolosità dell'imputato, posta a fondamento della recidiva, per cui deve valutarsi implicita anche la motivazione sulle ragioni del diniego della pena sospesa e della conseguenziale revoca del beneficio disposto con la precedente condanna, atteso che la concessione del beneficio per una seconda volta presuppone comunque una valutazione di prognosi favorevole che è stata esclusa per le stesse ragioni poste a fondamento della recidiva e che il ricorrente neppure ha censurato con rilievi puntuali ; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Co sigliere estensore Il P