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Ordinanza — n. 1706/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI DAVIDE nato a TORINO il 23/04/1970 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione (art. 129 c.p.p.) che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis c.p. mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione (art. 129 c.p.p.) che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative motivi che possono invocarsi motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 129 c.p
mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione (art. 129 c.p.p.) che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
art. 616 c.p
129 c.p.p.) che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI DAVIDE nato a TORINO il 23/04/1970 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione (art. 129 c.p.p.) che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/