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Ordinanza — n. 1702/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1702/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA ENZO nato a SALUZZO il 27/07/1983 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello nel rideterminare la pena in applicazione della legge penale vigente al momento del fatto, non era tenuta a confermare l'irrogazione del minimo edittale, essendo evidentemente diversa la cornice edittale che era stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, essendosi trattato di un errore nella indicazione del minimo edittale e non essendo stato violato il divieto di "reformatio in pejus" per effetto della riduzione della pena operata dal Giudice di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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spese di procedura indennità di patrocinio modalità di calcolo dell'ammenda prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria tassazione delle spese sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA ENZO nato a SALUZZO il 27/07/1983 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello nel rideterminare la pena in applicazione della legge penale vigente al momento del fatto, non era tenuta a confermare l'irrogazione del minimo edittale, essendo evidentemente diversa la cornice edittale che era stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, essendosi trattato di un errore nella indicazione del minimo edittale e non essendo stato violato il divieto di "reformatio in pejus" per effetto della riduzione della pena operata dal Giudice di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1