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Ordinanza — n. 1701/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1701/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDHACAKU GIDEON nato il 27/09/1996 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto all'invocata attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, cod. pen. atteso che l'essersi recato presso la stazione dei carabinieri "per chiarire la propria posizione" dopo aver fatto rientro nella propria abitazione, non equivale alla condotta dell'evaso che si costituisca davanti alle forze dell'ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l'accertamento del reato, essendo chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialmente corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla "ratio" della norma che giustifica l'attenuante in parola; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1701/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 comma 4, cod. pen. atteso che l'essersi recato presso la stazione dei carabinieri "per chiarire la propria posizione" dopo aver fatto rientro nella propria abitazione, non equivale alla condotta dell'evaso che si costituisca davanti alle forze dell'ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l'accertamento del reato, essendo chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialmente corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla "ratio" della norma che giustifica l'attenuante in parola; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDHACAKU GIDEON nato il 27/09/1996 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto all'invocata attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, cod. pen. atteso che l'essersi recato presso la stazione dei carabinieri "per chiarire la propria posizione" dopo aver fatto rientro nella propria abitazione, non equivale alla condotta dell'evaso che si costituisca davanti alle forze dell'ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l'accertamento del reato, essendo chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialmente corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla "ratio" della norma che giustifica l'attenuante in parola; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 re estensore Il P