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Ordinanza — n. 1693/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1693/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e: ORDINANZA sul ricorso proposto da DE MARTINO VINCENZO, nato a Salerno il 11/04/1988 avverso la sentenza del 30 maggio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato correttamente dà conto dei motivi di fatto e diritto posti a base della determinazione sanzionatoria (cfr. p. 6 della sentenza).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: p. 6 della sentenza).

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate condizione sospensiva revoca dell'opposizione requisito di validità opposizione tardiva concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

e: ORDINANZA sul ricorso proposto da DE MARTINO VINCENZO, nato a Salerno il 11/04/1988 avverso la sentenza del 30 maggio 2022 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato correttamente dà conto dei motivi di fatto e diritto posti a base della determinazione sanzionatoria (cfr. p. 6 della sentenza).

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che censura l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto tale richiesta non risulta essere mai stata avanzata in appello. Rilevato, pertanto,. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Co re estensore Il Presi t