Ordinanza — n. 1690/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE PATRIZIA nato a NOCERA INFERIORE il 07/03/1970 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputata a titolo di concorso è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, incentrate sul legame coniugale e sulla assenza di giustificazioni verosimili sulle ragioni del trasferimento dei beni presso !a società intestata a nome dell'imputata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoría (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 1690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE PATRIZIA nato a NOCERA INFERIORE il 07/03/1970 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputata a titolo di concorso è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, incentrate sul legame coniugale e sulla assenza di giustificazioni verosimili sulle ragioni del trasferimento dei beni presso !a società intestata a nome dell'imputata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoría (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;
Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consiglier- -nsore Il Pres,ifint