Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1690/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1690/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE PATRIZIA nato a NOCERA INFERIORE il 07/03/1970 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputata a titolo di concorso è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, incentrate sul legame coniugale e sulla assenza di giustificazioni verosimili sulle ragioni del trasferimento dei beni presso !a società intestata a nome dell'imputata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoría (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 1690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di difesa ripetibili spese di esecuzione indennizzo del difensore d'ufficio condanna al pagamento pecuniario risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE PATRIZIA nato a NOCERA INFERIORE il 07/03/1970 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputata a titolo di concorso è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, incentrate sul legame coniugale e sulla assenza di giustificazioni verosimili sulle ragioni del trasferimento dei beni presso !a società intestata a nome dell'imputata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoría (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974;

Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consiglier- -nsore Il Pres,ifint