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Ordinanza — n. 1688/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1688/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CARANGELO GIULIO, nato a Gallipoli il 15/07/1968 avverso la sentenza del 8 novembre 2021 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati alla luce del provvedimento impugnato, che dimostra una corretta e motivata valutazione probatoria e determinazione sanzionatoria (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: p. 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione recupero dei costi controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da CARANGELO GIULIO, nato a Gallipoli il 15/07/1968 avverso la sentenza del 8 novembre 2021 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il travisamento della prova e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati alla luce del provvedimento impugnato, che dimostra una corretta e motivata valutazione probatoria e determinazione sanzionatoria (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Con ere estensore Il P