Ordinanza — n. 1589/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTA MOUHSINE nato il 16/08/2001 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14 luglio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 22 aprile 2021 nei confronti di MOUHSINE BOUTA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina tentata, di cui agli artt. 56 e 628 comma secondo cod. pen.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 1589/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 628 comma secondo cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTA MOUHSINE nato il 16/08/2001 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14 luglio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 22 aprile 2021 nei confronti di MOUHSINE BOUTA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina tentata, di cui agli artt. 56 e 628 comma secondo cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto la pena - già generosamente diminuita per il tentativo dal primo giudice - congrua ai fatti commessi, attese le modalità violente della condotta del prevenuto, il quale, per la giovane età, l'incensuratezza e la condotta processuale, ha visto riconosciute dal Tribunale le circostanze attenuanti generiche, con la conseguente congruità divisata nella sede di merito; ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamiente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.