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Ordinanza — n. 1584/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1584/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDILE SALVATORE nato a NAPOLI il 24/12/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 29047/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Salvatore Verdile, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro millecento di multa per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen. ed altro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1584/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente considerazioni di protezione ambientale diritti della difesa verdetto di colpevolezza violazione delle norme procedurali allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDILE SALVATORE nato a NAPOLI il 24/12/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 29047/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Salvatore Verdile, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro millecento di multa per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen. ed altro.

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia deducendo con un unico motivi di censura la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. Invero la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio cli cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden