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Ordinanza — n. 1582/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1582/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, conferrnava la sentenza di primo grado emessa in forza della quale Antonio Zona era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di truffa. Il ricorrente, mezzo difensore di fiducia, ha impugnato la suindicata sentenza deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità in ordine alle condotte truffaldine contestate, assumendo che nella specie era configurabile un mero inadempimento contrattuale, e quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1582/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 =l. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Raina Salvatore, Caranci Silvestro, Wolkowycka Dorata Elzbieta liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONA ANTONIO nato a CALVI RISORTA il 19/06/1961 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;Z R.G. 29038/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, conferrnava la sentenza di primo grado emessa in forza della quale Antonio Zona era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di truffa.

2. Il ricorrente, mezzo difensore di fiducia, ha impugnato la suindicata sentenza deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità in ordine alle condotte truffaldine contestate, assumendo che nella specie era configurabile un mero inadempimento contrattuale, e quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Le parti civili Caranci Silvestro, Wolkowycka Dorata Elzbieta e Raina Salvatore hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso con vittoria di spese.

4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 4.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.

Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente aveva agito in assoluta mala fede non comunicando ai promittenti acquirenti, vittime dalle condotte decettive, la notifica del pignoramento riguardante i beni oggetto dei preliminari in questione ed ai predetti trasferiti. 3.2. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Invero la Corte di appello ha congruamente motivato circa le raciioni del diniego, facendo riferimento alla mancanza di elementi di segno positivo (v. f.5) Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta c:on il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 =l. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. L' imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Raina Salvatore, Caranci Silvestro, Wolkowycka Dorata Elzbieta liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Raina Salvatore, Silvestro Carancik Wolkowycka Dorata Elzbieta che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così