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Ordinanza — n. 1581/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1581/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/11/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 29037/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Giuseppe Velotti era condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 628, 628 e 582 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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violazione delle norme procedurali rinvio del dibattimento complessità della procedura allegazioni di persecuzione contraddittorie procedimento dilatorio tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/11/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 29037/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Giuseppe Velotti era condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 628, 628 e 582 cod. pen.

2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.

Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni tbrmulate avendo la corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in questa sede che il riconoscimento effettuato in sede d'indagine dal Paone vittima della rapina di cui al capo A), acquisito ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., per l'accertata minaccia subita /era pienamente attendibile nonché valorizzato l'esito positivo della ricognizione fotografica effettuata dal Rulvoni - vittima della rapina di cui al capo B) - rispetto a quello negativo dell'informale riconoscimento in aula, per la discrasia temporale ed il significativo cambiamento nel volto dell'imputato.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutte sostanzialmente su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consi