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Ordinanza — n. 1572/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding aggravated offense aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Rosario and Fortunato Bona inadmissible due to the manifest unfoundedness of their arguments. The appellants contested an aggravating circumstance based on the victim's advanced age and mental state, arguing that a withdrawn complaint should have precluded this penalty enhancement. The court rejected these claims by affirming the concrete vulnerability of the victim as evidenced by witness testimonies and objective factors, thereby upholding the appellate court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 61, comma 1, n. 5 c.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, and the court may disregard a contested aggravating circumstance if the victim's vulnerability is concretely established by evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest unfoundedness inadmissibility of appeals aggravating circumstances victim vulnerability withdrawn complaint criminal procedure penal code circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 61, comma 1, n. 5 c.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONA ROSARIO nato a CATANIA il 17/08/1970 BONA FORTUNATO nato a VENEZIA il 11/08/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; 4/2O22

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando, in punto di pena, la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Rosario Bona e Fortunato Bona, confermava la condanna dei predetti in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.

2. Entrambi i ricorrenti, con il medesimo difensore di fiducia e con unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo, violazione di legge ed i vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex artt. 61, primo comma, n. 5, c.p., osservando che in ragione della intervenuta remissione di querela esclusa detta aggravante doveva disporsi il non luogo a procedere.

3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi fissati da Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02) ha, con congrue argomentazione, disatteso le doglianze difensive oggi reiterate riconoscendo l'aggravante contestata per la concreta vulnerabilità della persona offesa, desunta dall'età avanzata e dal particolare stato di confusione e spavento risultante dalle dichiarazioni testimoniali indicate e dagli ulteriori elementi oggettivi sottolineati.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data