Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1570/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGIO VINCENZO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 17/08/1978 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 28874/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Sergio Vincenzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi uno e gg. 10 di reclusione per il reato di cui agli art:t. 474 e art. 648 comma 2 c.p. deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 comma 2 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28874/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Sergio Vincenzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi uno e gg. 10 di reclusione per il reato di cui agli art:t. 474 e art. 648 comma 2 c.p. deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale dei minori responsabilità scemata reati seriali impunità verdetto di colpevolezza accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 comma 2 c.p
474 e art. 648 comma 2 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGIO VINCENZO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 17/08/1978 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 28874/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Sergio Vincenzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi uno e gg. 10 di reclusione per il reato di cui agli art:t. 474 e art. 648 comma 2 c.p. deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia l'rutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29