Ordinanza — n. 1566/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNONI ISOLINO nato a SANT'OMERO il 17/10/1969 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 28814/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Isolino Vannoni, confermava l' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli art. 474 cod. pen. (capo b) e 648 cod. pen. (capo a) - ritenuta l'ipotesi di cui al 648 cpv cod. pen. - rideterminando la pena in anni uno di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 49 comma 2 c.p, art. 648 c.p, art. 648 cod. pen, art. 473 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inarnmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNONI ISOLINO nato a SANT'OMERO il 17/10/1969 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 28814/2022
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Isolino Vannoni, confermava l' affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli art. 474 cod. pen. (capo b) e 648 cod. pen. (capo a) - ritenuta l'ipotesi di cui al 648 cpv cod. pen. - rideterminando la pena in anni uno di reclusione.
2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui ali' art. 474 comma secondo c.p., vedendosi in ipotesi di falso grossolano e, quindi, di reato impossibile ex art. 49 comma 2 c.p.; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all' art. 648 c.p.; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato dovendosi dare seguito al condivisibile orientamento per cui integra il delitto di cui all'ad. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica„ intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2 -, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 Ud. (dep. 17/04/2019 ) Rv. 275814 - 01) 3.2.
Quanto alle censure in punto di affermazione della responsabilità dell' imputato per il reato di ricettazione va osservato che le stesse vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.La Corte territoriale, nel respingere le medesime censure dedotte con i motivi di appello, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile in questa sede, le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell' imputato erano contraffatti sicchè era configurabile il reato di ricettazione (v. sent. pag. 3 della motivazione).
La Corte di appello si è, invero, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ncliaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Va, quindi, evidenziato che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza secondo cui il delitto di ricettazione è configurabilekl—crIg nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen. (Sez. 2, n. 42934 del 03/10/2012 - dep. 07/11/2012, Cheikh, Rv. 25381801).
Correttamente l'imputato è stato, quindi, riconosciuto responsabile del reato di ricettazione essendo lo stesso trovato in possesso di beni in questione e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno motivato anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del suddetto reato. 3.3. Il terzo motivo con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen., è da ritenere non consentito in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01), in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito come nel caso in esame,pureØ4oluto 4.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inarnmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass